Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (05-10-1961)
Russian English Spain Deutsch Ukraine ItalianArticolo 1
La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti in un altro Stato contraente.
Sono considerati atti pubblici ai fini della presente Convenzione:
a) i documenti che rilascia una autorità o un funzionario dipendente da una amministrazione dello Stato, compresi quelli formulati dal pubblico ministero, da un cancelliere, da un ufficiale giudiziario;
b) i documenti amministrativi;
c) gli atti notarili;
d) le dichiarazioni ufficiali indicanti o una registrazione, un visto di data certa, una autenticazione di firma apposti su un atto privato.
Tuttavia la presente Convenzione non si applica:
a) ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare;
b) ai documenti amministrativi che si riferiscono ad una operazione commerciale o doganale.
Articolo 2
Ciascun Stato firmatario esime da legalizzazione gli atti quali si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul suo territorio. La legalizzazione ai sensi della presente Convenzione non richiede che una formula con la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese sui cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano l'autenticità della firma, la qualità dei firmatari, e, all'occorrenza, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.
Articolo 3
La sola formula che può essere richiesta per attestare l'autenticità della firma, la qualità dei firmatari e, all'occorrenza, l'autenticità del timbro o del sigillo apposto sull'atto, è l'apposizione della postilla indicata nell'art. 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove è emesso il documento.
Tuttavia la formalità menzionata nel comma precedente non può essere richiesta quando sia le leggi, i regolamenti, gli usi in vigore nello Stato ove l'atto è prodotto, sia un accordo tra due Stati o più Stati firmatari non la richiedono o dispensano l'atto da legalizzazione.
Articolo 4
La postilla prevista dall'art. 3, comma primo, è apposta sullo stesso atto o su aggiunta: deve essere conforme al modello annesso alla presente Convenzione.
Tuttavia può essere redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le annotazioni apposte possono essere redatte in una seconda lingua. Il titolo "APOSTILLE", (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) deve essere scritto in lingua francese.
Articolo 5
La postilla è rilasciata a richiesta del firmatario o di qualunque possessore dell'atto.
Debitamente compilata, attesta l'autenticità della firma, la qualità di chi ha firmato e, all'occorrenza, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.
La firma, il sigillo o il timbro apposti sulla postilla sono esenti da altra attestazione.
Articolo 6
Ogni Stato firmatario indicherà le autorità autorizzate a rilasciare la postilla di cui all'art. 3, comma primo.
Comunicherà questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o della dichiarazione di estensione. Comunicherà altresì ogni altra modifica nella designazione di dette autorità.
Articolo 7
Ciascuna autorità designata conformemente all'articolo 6 deve tenere un registro o uno schedario dove annota le postille rilasciate indicando:
a) il numero d'ordine e la data della postilla;
b) il nome del firmatario dell'atto pubblico e la qualità in cui ha agito, o, per gli atti non firmati, l'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il timbro.
A richiesta di ogni interessato, l'autorità che ha rilasciato la postilla è tenuta a controllare se le annotazioni indicate nella postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.
Articolo 8
Quando esiste tra i due o più Stati firmatari, un trattato, una convenzione o un accordo contenenti disposizioni che stabiliscono per l'autenticazione della firma, del sigillo o del timbro determinate formalità, la presente Convenzione non vi deroga salvo che dette formalità siano più severe di quelle previste agli artt. 3 e 4.
Articolo 9
Ogni Stato firmatario adotterà le misure necessarie per impedire che i suoi agenti diplomatici o consolari non rilascino legalizzazioni nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la deroga.
Articolo 10
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentanti alla Nona Sessione della Conferenza del L'Aja di diritto internazionale privato come a quella dell'Irlanda, della Islanda, del Liechtenstein e della Turchia.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'art. 10 comma secondo.
La Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Stato firmatario che ha ratificato in un secondo tempo, 60 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
Articolo 12
Ogni Stato non indicato nell'art. 10 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, come detto nell'articolo 11, comma primo. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'adesione non avrà efficacia che nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati firmatari che non avranno nulla eccepito entro il termine di sei mesi dalla notificazione di cui all'art. 15 lett. d). Una eventuale eccezione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore tra lo Stato aderente e agli Stati che non hanno sollevato eccezione, 60 giorni dopo lo scadere del termine di sei mesi indicato nell'articolo precedente.
Articolo 13
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione potrà dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale o ad uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di detto Stato.
In seguito ogni estensione di efficacia come sopra specificata sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Quando la dichiarazione di estensione sarà fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, questa entrerà in vigore per i territori indicati secondo le disposizioni dell'art. 11. Quando la dichiarazione sarà fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, questa entrerà in vigore per i territori indicati secondo le disposizioni dell'art. 12.
Articolo 14
La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore secondo l'art. 11, comma primo, anche per gli Stati che l'hanno ratificata o che vi hanno aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denunzia.
La denunzia sarà, almeno sei mesi dallo scadere del termine di cinque anni, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Potrà essere limitata ad alcuni territori a cui si applica la Convenzione.
La denuncia non avrà efficacia che nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La Convenzione resterà in vigore tra gli Stati firmatari.
Articolo 15
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati indicanti nell'art. 10, come a quelli che avranno aderito conformemente alle disposizioni degli artt. 12 e 13:
a) le comunicazioni indicate nell'art. 6, comma secondo;
b) le firme e le ratifiche indicate nell'art. 10;
c) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore secondo le disposizioni dell'art. 11, comma primo;
d) le adesioni e le eccezioni indicate nell'art. 12 e la data da cui dette adesioni avranno efficacia;
e) le estensioni indicate nell'art. 13 e la data da cui avranno efficacia;
f) le denunce indicate nell'art. 14, comma terzo.